Patente a crediti in edilizia, obbligatoria dal 1° Ottobre
Normativa.
Con decorrenza dal 1° ottobre 2024, entrerà in vigore la nuova normativa di sicurezza nei cantieri. E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 132/2024 che espone misure di legge relative “all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili“, introducendo una patente che sarà rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) in base al possesso di alcuni specifici requisiti, tra cui:
- iscrizione alla camera di commercio.
- adempimento degli obblighi formativi per datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori dell’impresa.
- possesso di DURC, DVR e DURF in corso di validità.
- avvenuta designazione aziendale del RSPP.
Per le aziende sarà possibile procedere all’autocertificazione dei requisiti previsti.
AUTOCERTIFICAZIONE |
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ |
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Iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura |
X |
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Adempimento degli obblighi formativi |
X |
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Possesso DURC valido
(documento di regolarità contributiva) |
X |
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Possesso DUVRI valido
(documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) |
X |
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Possesso DURF se previsto
(documento di regolarità fiscale) |
X |
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Designazione del responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP), se previsto |
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X |
AUTO- |
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ |
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Iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura |
X |
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Adempimento degli obblighi formativi |
X |
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Possesso DURC valido
(documento di regolarità contributiva) |
X |
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Possesso DUVRI valido
(documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) |
X |
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Possesso DURF se previsto
(documento di regolarità fiscale) |
X |
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Designazione del responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP), se previsto |
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X |
Obbligatorietà e ottenimento
Con la pubblicazione in G.U. svaniscono le ipotesi di eventuali proroghe (ad es. al 1° gennaio 2025), circolate nei giorni scorsi. Il decreto và a disciplinare le modalità di presentazione della richiesta della patente a crediti, da parte delle aziende. Le imprese dotate di qualifica SOA pari o superiori alla III categoria saranno esenti dal nuovo obbligo di legge. In attesa del rilascio della patente, sarà comunque consentito continuare ad operare in cantiere.
Come effettuare la richiesta della patente a crediti.
La richiesta potrà essere inoltrata attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (al momento non ancora attivo). La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo, anche attraverso un delegato.
Crediti
La patente avrà un punteggio base di 30 crediti, con la quale l’impresa sarà autorizzata a operare nei cantieri con una dotazione minima pari o superiore a 15 crediti. Il decreto illustra le modalità di attribuzione di crediti ulteriori (fino a un massimo di 100, in base alla storicità dell’azienda o a investimenti e formazione in tema di sicurezza sul lavoro, vedi (Tabella assegnazione crediti aggiuntivi nel testo del Decreto scaricabile alla fine dell’articolo).
Nel Decreto viene specificato che le aziende avranno n. 1 credito per ogni biennio successivo al primo rilascio, in caso di mancate decurtazioni sino ad un massimo di 20 crediti) e le modalità di recupero dei crediti eventualmente revocati (tramite una valutazione da parte della commissione territoriale INL-INAIL).
La decurtazione, invece, sarà totale (revoca del certificato) nei casi di dichiarazione non veritiera dei requisiti minimi per il rilascio; parziale in caso di inadempienze secondo la successiva tabella illustrativa. In caso di infortuni in cantiere, da cui derivi il decesso o un’inabilità assoluta o parziale del lavoratore, l’Ispettorato potrà sospendere la patente fino a un anno.
Successivamente, sarà possibile richiedere un nuovo rilascio. In mancanza del possesso del documento o in caso di saldo punti inferiore a 15 crediti, si applicheranno sanzioni amministrative corrispondenti al 10% del valore del lavoro, comunque non inferiori a €6.000,00 a cui si aggiungerà l’esclusione della partecipazione a lavori pubblici previsti dal codice degli appalti per un periodo di 6 mesi. Verrà comunque consentito, alle imprese con crediti inferiori a 15, di terminare il lavoro in corso d’opera, quando superiore al 30% del valore del contratto.
Tabella delle violazioni e relativi crediti decurtati
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FATTISPECIE DELLE VIOLAZIONI | CREDITI DECURTATI |
1 |
Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) |
5 |
2 |
Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione |
3 |
3 |
Omessi formazione e addestramento |
2 |
4 | Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile (RSPP) |
3 |
5 |
Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS) |
3 |
6 |
Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto |
2 |
7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto |
3 |
8 |
Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno |
2 |
9 |
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi |
2 |
10 |
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi |
2 |
11 |
Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) |
2 |
12 |
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo |
2 |
13 |
Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto |
1 |
14 |
Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28 |
3 |
15 |
Omessa valutazione del rischio biologico o da sostanze chimiche |
3 |
16 |
Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 |
3 |
17 |
Omessa valutazione del rischio di annegamento |
2 |
18 |
Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie |
2 |
19 | Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi |
3 |
20 | Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 |
1 |
21 |
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 |
1 |
22 |
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 |
2 |
23 |
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 |
3 |
24 |
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22, 23 |
1 |
25 |
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni |
5 |
26 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro |
8 |
27 |
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro |
15 |
28 | Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto |
20 |
29 | Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto |
10 |
Soluzioni Ancelm a supporto delle aziende
L’associazione tramite professionisti specializzati, ha predisposto una serie di soluzioni per supportare le aziende nella fase di ottenimento patente a crediti (redazione DVR, corsi per la sicurezza sul lavoro, tra cui utilizzo delle schiume poliuretaniche contenenti diisocianati ecc.) e successiva gestione documentale sui cantieri (redazione P.O.S., moduli di consegna dei DPI, ecc.)
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Slide del MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI