Certificazione porta pedonale esterna per vie di fuga

Secondo la norma UNI EN 14351, le porte pedonali poste su vie di fuga, per essere immesse sul mercato e commercializzate, richiedono una procedura di certificazione più severa (attestazione di conformità 1), rispetto ad altre tipologie di serramenti disciplinate dalla medesima norma (attestazione di conformità 3).

Certificazione porta pedonale esterna per vie di fuga - ANCELM

Quali sono le differenze tra
attestazione di conformità 3 e attestazione di conformità 1?

Attestazione di conformità 3

Per le comuni porte finestre la marcatura CE avviene secondo il sistema di “verifica e valutazione della costanza di prestazione” (VVCP) di tipo 3, attraverso le seguenti procedure:

  • la redazione di un “controllo di produzione in fabbrica” (FPC è l’acronimo in lingua inglese)
  • le “prove iniziali di tipo” (ITT) in cascading (concesse dal fornitore/distributore di profilati) o effettuate presso un ente notificato

Attestazione di conformità 1

Per le porte destinate a limitare fuoco e fumi e le uscite di emergenza, ovvero le porte sulle vie di fuga, avviene secondo il sistema di “verifica e valutazione della costanza di prestazione” (VVCP) di tipo 1.
Tale riferimento è richiamato espressamente nel prospetto Z.A.2 della norma armonizzata di prodotto EN 14351-1.

In questo caso la marcatura CE avviene attraverso procedure più rigide:

  • la redazione di un “controllo di produzione in fabbrica” (FPC è l’acronimo in lingua inglese)
  • le “prove iniziali di tipo” (ITT) in cascading (concesse dal fornitore/distributore di profilati) o effettuate presso un ente notificato

Inoltre è necessario un Organismo Notificato, che effettui verifiche periodiche di conformità, per l’approvazione e sorveglianza continua:

  • ispezione iniziale della fabbrica e del suo FPC da parte di ente notificato;
  • sorveglianza continua da parte di ente notificato;
  • prove su campioni prelevati in fabbrica.

Quando è prevista la marcatura CE con sistema VVCP1
inerente le porte pedonali per le vie di fuga?

Lì dove il “piano di evacuazione” prevede “porte esterne su vie di fuga (o di esodo)” esse devono necessariamente essere marcate CE e certificate VVCP1 (queste attività sono soggette a controllo dei vigili del fuoco e rilascio del certificato di prevenzione incendi).

È possibile anche, che alcune strutture, pur non avendo obbligo di un proprio piano di evacuazione, e/o non soggette a controllo dei vigili di fuoco, che il committente dei lavori richieda il “certificato sulle vie di fuga”.

Nel caso in cui i Vigili del Fuoco, durante l’ispezione per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi si trovassero di fronte ad una porta marcata CE, ma non secondo il Sistema d’Attestazione 1, sarebbero obbligati a denunciare il produttore all’Autorità competente e a negare l’agibilità della struttura in questione.

Cosa aspetti!!!

Non rischiare contestazioni e sanzioni, contattaci per una valutazione iniziale

    Autorizzo il trattamento dati ai sensi dell'Art. 13 D.Lgs. 196/03