Il nuovo Conto Termico 3.0 è legge
Il 26 settembre 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 agosto 2025, che disciplina il Conto Termico 3.0.
Questo provvedimento sostituisce e aggiorna la disciplina precedente (il cosiddetto Conto Termico 2.0), ridefinendo beneficiari, interventi ammissibili, modalità e limiti di incentivazione per gli interventi di piccole dimensioni finalizzati all’efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
A decorrere dalla pubblicazione, il decreto diventerà operativo dopo 90 giorni: in pratica, si prevede che il nuovo regime sia attivo entro la fine del 2025. Inoltre saranno necessari ulteriori 60 giorni per rendere il portale GSE pienamente operativo per il caricamento delle pratiche.
Che cos’è il conto termico
Il Conto Termico è un incentivo statale gestito dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) che offre un contributo economico a fondo perduto per chi realizza interventi volti a incrementare l’efficienza energetica degli edifici esistenti e a produrre energia termica da fonti rinnovabili.
Le principali novità introdotte con il Conto Termico 3.0
Il nuovo decreto apporta una serie di modifiche importanti rispetto al passato, con l’obiettivo di rendere lo strumento più efficace, inclusivo e coerente con gli obiettivi energetici nazionali e comunitari. Ecco le principali novità.
1. Ampliamento della platea dei beneficiari
Rispetto al Conto Termico 2.0, che in molti casi limitava l’accesso agli incentivi per alcuni interventi (ad esempio la sostituzione di infissi) per le sole Pubbliche Amministrazioni, il 3.0 apre l’accesso anche a nuovi soggetti.
Tra i nuovi beneficiari vi sono gli enti del Terzo Settore, le comunità energetiche rinnovabili (CER) e le configurazioni di autoconsumo collettivo.
Viene estesa l’accessibilità agli edifici non residenziali nel settore privato. Le categorie catastali ammesse al Conto Termico 3.0 per i privati riguardano gli edifici del terziario (uffici, negozi, alberghi) e sono A/10, B, C (eccetto C/6 e C/7), D (eccetto D/9) ed E (eccetto E/2, E/4, E/6), oltre agli edifici residenziali (Gruppo A, eccetto A/8, A/9 e A/10), ma solo per interventi su impianti termici da FER (Fonti di Energia Rinnovabile)
2. Nuove tipologie di intervento ammissibili e maggiore flessibilità
Il decreto aggiorna la lista degli interventi che possono beneficiare dell’incentivo, mantenendo le classiche voci per efficienza energetica (isolamento, serramenti, schermature, generatori efficienti) e produzione di energia termica da fonti rinnovabili (pompe di calore, collettori solari, generatori a biomassa, ecc.).
Novità rilevanti: la possibilità di incentivare impianti fotovoltaici con accumulo o colonnine di ricarica elettrica, purché tali sistemi siano installati congiuntamente alla sostituzione dell’impianto termico con pompa di calore.
Sono previsti massimali di costo ammessi e tetti di spesa aggiornati per diverse tecnologie, per adeguarsi ai costi di mercato oggi più elevati.
Il decreto incentiva anche l’adozione della demolizione e ricostruzione in chiave NZEB (Near Zero Energy Building) con ampliamento volumetrico fino al 25%, a determinate condizioni.
3. Percentuali di incentivo e finanziamento annuale
Il decreto stanzia un importo massimo annuo complessivo di 900 milioni di euro, suddivisi tra 400 milioni per le Pubbliche Amministrazioni e 500 milioni per i soggetti privati.
Per i soggetti privati (abitazioni, edifici non residenziali, imprese) e per le PA in molti casi, l’incentivo previsto può arrivare fino al 65 % delle spese ammissibili.
Per edifici pubblici situati in comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, o per strutture di rilevanza sociale (scuole, ospedali, RSA), è prevista la possibilità di copertura fino al 100% della spesa ammissibile.
4. Procedure più snelle e digitalizzazione
Il decreto introduce uno schema più semplificato per l’accesso agli incentivi, con un ruolo maggiore affidato al GSE per la gestione delle procedure.
Si prevedono modalità semplificate per interventi più “leggeri” (ad esempio piccoli generatori o impianti di taglia contenuta) mediante un catalogo GSE.
Le modalità di accesso includono l’accesso diretto (con richiesta entro un termine dalla fine dei lavori) e la prenotazione, strumento usato in particolare per le PA e le ESCo per “bloccare” l’incentivo preventivamente.
I tempi per la presentazione della domanda nel caso di accesso diretto passano da 60 giorni a 90 giorni dalla conclusione dei lavori.
5. Cumulabilità, controlli e limiti
Il decreto stabilisce regole precise circa la cumulabilità del Conto Termico con altri incentivi, in particolare con contributi regionali (nelle ipotesi ammesse), purché non si superi il 100% della spesa ammissibile.
Resta il divieto di cumulo con gli altri incentivi nazionali diretti per gli stessi interventi (ad esempio, il Superbonus).
Il decreto prevede controlli tecnici, asseverazioni, diagnosi energetiche e modalità di verifica da parte del GSE.
Quali vantaggi per la sostituzione dei serramenti
Uno degli interventi classici previsti dalle misure di efficienza energetica è la sostituzione dei serramenti (finestre, porte-finestre, chiusure vetrate). Vediamo come il nuovo Conto Termico 3.0 migliora le condizioni per chi intende intervenire su questo fronte.
Cosa cambia rispetto al passato
Nel regime precedente, la sostituzione degli infissi poteva essere incentivata, ma con restrizioni sui soggetti beneficiari (spesso riservata alle PA). Con il nuovo decreto, anche soggetti privati, negli edifici non residenziali e in contesti terziari, avranno accesso all’incentivo per la sostituzione serramenti.
I massimali di spesa per serramenti sono adeguati per tenere conto dei costi di mercato attuali, il che significa che interventi di qualità (vetri tripli, infissi ad alte prestazioni) potranno essere più facilmente coperti dall’incentivo (costo massimo ammissibile a 700 €/mq per le zone climatiche A, B e C e a 800 €/mq per le zone climatiche D, E, F).
La percentuale di incentivo (fino al 65 %) è più generosa rispetto a molti scenari del regime precedente. Ciò rende più appetibile l’investimento, riducendo la spesa netta per il proprietario.
Vantaggi concreti per il committente
Risparmio sui costi energetici: migliori serramenti riducono le dispersioni termiche, contribuendo a minori consumi per riscaldamento e raffrescamento.
Ritorno più rapido dell’investimento: grazie agli incentivi coprenti fino al 65%, il carico netto dell’intervento è sensibilmente abbattuto.
Maggiore flessibilità progettuale: è più agevole scegliere soluzioni performanti (vetri bassoemissivi, telai complessi, sistemi oscuranti integrati) senza rimanere vincolati da tetti troppo bassi di incentivo.
Effetto sulla valutazione immobiliare: edifici con efficienza certificata (tramite gli standard energetici ottenuti) possono vedere un incremento di valore sul mercato.
Sinergie con altri interventi: la possibilità di combinare interventi su involucro (serramenti, isolamento) con impianti efficienti (pompe di calore, fotovoltaico) può consentire un’ottimizzazione globale dell’efficienza energetica.
Aspetti da verificare
È fondamentale che gli infissi nuovi rispettino requisiti tecnici minimi stabiliti nel decreto (rif. Decreto Requisiti Ecobonus 2020); l’efficienza termica e la trasmittanza dei materiali saranno parametri decisivi per l’ammissibilità.
Chi intende accedere all’incentivo dovrà predisporre documentazione tecnica, asseverazioni e, se richiesto, diagnosi energetiche, che devono essere conformi al modello previsto dal GSE.
Bisogna rispettare i termini per la presentazione della domanda (entro 90 giorni dal termine dei lavori, in accesso diretto) e verificare la modalità di accesso (diretta o prenotazione).
Poiché il budget annuale è limitato (900 milioni totali), è prudente muoversi tempestivamente per non rischiare che i fondi vengano esauriti.
Conclusione
Per la sostituzione dei serramenti, questo nuovo regime rappresenta una opportunità concreta: ora soggetti privati e strutture non residenziali potranno accedere a incentivi più generosi e con condizioni migliori, rendendo l’intervento più vantaggioso e meno gravoso in termini di spesa netta.
“L’Associazione ANCELM continuerà a monitorare con attenzione gli sviluppi normativi relativi al Conto Termico 3.0, garantendo un costante aggiornamento e supporto agli operatori del settore, nonché predisponendo tutti gli strumenti operativi necessari a favorire l’accesso alle misure incentivanti.”
Scarica il D.M. 07 08 2025 conto termico 3.0 (DOWNLOAD)






