STOP al bonus barriere architettoniche per i serramenti
Il Consiglio dei Ministri n.64 del 28 dicembre, in tarda serata, ha ufficializzato l’approvazione di un Decreto Legge che interviene sul Superbonus 110% e sulla disciplina del bonus barriere architettoniche.
Quest’ultima agevolazione fiscale è regolamentata nel D.L. all’art. 3 “revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche”, con successiva relazione tecnica e illustrativa.
RELAZIONE TECNICA E ILLUSTRATIVA:
La disposizione, al fine di evitare ogni possibilità di comportamenti opportunistici, procede ad una rivisitazione della disciplina sulla detrazione fiscale per l’abbattimento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 119 ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
In particolare, con il comma 1 si procede, con una modifica del comma 1 di detto articolo 119 ter , a una contrazione dell’ambito oggettivo dell’agevolazione in questione, che viene limitato agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l’installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
Nell’ottica di ridimensionare l’ambito oggettivo dell’agevolazione, viene abrogato il comma 3 dell’articolo 119 ter che, a legislazione vigente, ricomprende nel beneficio gli interventi riguardanti l’automazione di specifiche tipologie di impianto (porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche).
CONCLUSIONE RIASSUNTIVA:
Vengono di fatto esclusi i serramenti interni ed esterni ed eventuali automazioni.
Gli interventi in corso vengono salvaguardati dal D.L. in base alle seguenti condizioni:
- In caso di presenza di un titolo abilitativo (ove previsto), quest’ultimo deve essere stato aperto in data antecedente all’entrata in vigore del D.L.
- In caso di mancata presenza del titolo abilitativo (perchè non previsto) è necessario che ci sia un contratto/accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto.
Dal primo gennaio 2024 la cessione del credito viene consentita per le parti comuni dei condomini con uso abitativo e alle persone fisiche con redditi inferiori a 15mila euro.
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il D.L. dovrà essere approvato dal Parlamento entro 60 giorni, nel mentre si spera in un cambio di vedute da parte del Governo.
DOWNLOAD DECRETO-LEGGE: