Venerdì 25 Febbraio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge:

Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili.

Il provvedimento che dovrà essere approvato dalla camera, per la conversione in legge entro sessanta giorni, segna un altro importante tassello ed integra le altre precedenti misure prese dal Governo per contrastare le frodi nell’ambito delle agevolazioni fiscali in edilizia.

Di seguito la sintesi  dei contenuti  presenti nel Decreto:

ART.1

Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.

  • Possibilità di due cessioni oltre la prima solo a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
  • Il credito non potrà essere ceduto parzialmente ma solo interamente. Al credito verrà attribuito un codice univoco “identificativo”, al fine della rintracciabilità. Le precedenti disposizioni si applicheranno per le comunicazioni a partire dal 1° Maggio 2022.

ART. 2

Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche.

  • Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.
  • Il massimale della polizza assicurativa del tecnico abilitato dovrà essere non inferiore a € 500.000 per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni.

ART. 3 

Termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale.

  • Nel caso in cui i crediti siano sottoposti a sequestro, il loro utilizzo potrà avvenire solamente solamente una volta cessati gli effetti del provvedimento stesso. Sarà aumentato il termine pari al periodo di congelamento somme,fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo del credito stesso.

ART. 4

Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.

  • L’obiettivo di tale disposizione è quello di aumentare la sicurezza sul lavoro tramite adeguati corsi di formazione. Nell’atto dell’affidamento dei lavori, per un importo superiore a  € 70.000, nel caso di sconto in fattura, il datore di lavoro dovrà dimostrare di applicare i contratti collettivi del settore edile, territoriale e nazionale, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

Ora si attende anche la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del “Decreto Prezzi“, per delineare definitivamente la strada della ripartenza e dare maggiore certezza a tutto il comparto edile.

 

Decreto Legge cessione dei crediti da bonus edilizi

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