Nuovo D.M. Requisiti Minimi: Cosa cambia per il settore dei serramenti
Il settore dei serramenti sta attraversando un’importante evoluzione tecnica. Con l’entrata in vigore dal 3 Giugno del nuovo D.M. “Requisiti Minimi”, l’attenzione legislativa si sposta decisamente verso l’efficienza energetica globale degli edifici.
Per i serramentisti, in caso di interventi di ristrutturazione o riqualificazione energetica, non è più sufficiente garantire l’isolamento termico invernale tramite la sola trasmittanza del serramento (Uw); diventa ora obbligatorio gestire con precisione il comportamento estivo delle superfici vetrate per contenere il surriscaldamento degli ambienti, diventa fondamentale quindi calcolare e garantire anche il fattore solare del vetro (g).
Il ruolo centrale del Fattore Solare (g)
Il fattore solare “g” indica la percentuale di energia solare che attraversa il vetro, trasferendo calore all’interno dell’edificio. Più alto è il valore g, maggiore è l’apporto termico estivo.
- Riduzione del fabbisogno di climatizzazione estiva.
- Abbattimento dei consumi energetici complessivi.
- Miglioramento del comfort abitativo interno.
Cosa cambia concretamente per i serramentisti?
Il decreto introduce l’obbligo di verificare il fattore solare totale (gtot) del sistema vetrato, specialmente per le superfici esposte da Est a Ovest passando per Sud. In presenza di schermature mobili, il sistema vetro + schermatura dovrà rispettare un limite rigido: gtot ≤ 0,35
Questo significa che:
- Non tutti i vetri saranno utilizzabili indistintamente.
- Diventa obbligatorio valutare l’orientamento e l’esposizione dell’edificio.
- Le schermature solari diventano parte integrante della verifica energetica.
- Il solo vetro basso-emissivo standard potrebbe non essere più sufficiente.
Guida pratica alle installazioni
A seconda della configurazione del foro finestra, ecco come comportarsi:
| Scenario di installazione | Cosa prevede il D.M. | Azione richiesta |
| Vetri a controllo solare (solitamente con g ≤ 0,35) | Il requisito è già rispettato per tutte le esposizioni (Nord, Sud, Est, Ovest). | È sufficiente allegare alla documentazione la scheda tecnica del vetro. |
| Doppio vetro basso-emissivo classico (solitamente con g ≥ 0,36) esposto da Est a Ovest passando per il Sud | Il solo vetro non basta a raggiungere il valore richiesto. | È necessario il contributo di una schermatura solare o chiusura oscurante (tapparelle, persiane, frangisole, tende tecniche). |
| Presenza di oscurante o schermatura solare esistente | Il requisito del valore gtot ≤ 0,35 si considera comunque soddisfatto. | Procedere normalmente documentando i componenti. |
⚠️ Attenzione alla Trasmittanza Termica (Zona F): In caso di sostituzione di infissi che separano un ambiente riscaldato da uno freddo (o esterno), i limiti rimangono invariati rispetto il precedente D.M., ad eccezione della Zona F, dove il valore limite passa da Uw 1.0 a 1.1 W/m²K. I valori massimi di trasmittanza termica devono essere rispettati anche in caso di sostituzione o coibentazione dei cassonetti.
Altri adempimenti: l’obbligo delle valvole termostatiche
Il decreto introduce anche l’obbligo di installazione di valvole termostatiche (o altri sistemi di termoregolazione evoluti) in ogni stanza o unità abitativa. Questo obbligo decade solo se sono già presenti sistemi equivalenti/più efficienti o in caso di accertata impossibilità tecnica.
Nota per il professionista: Anche se questo adempimento non rientra direttamente nelle competenze del serramentista, informare tempestivamente il cliente finale è un forte sinonimo di professionalità e trasparenza, utile a metterlo al riparo dal rischio di non conformità dell’intero intervento di riqualificazione.
Checklist: azioni pratiche per le imprese
Per adeguarsi alla nuova normativa, le aziende di serramenti dovranno implementare una precisa routine di controllo:
- Richiedere ai fornitori: schede tecniche aggiornate dei vetri e dichiarazioni ufficiali del fattore solare “g”.
- Verificare in cantiere: l’esposizione delle superfici vetrate (da Est a Ovest passando per Sud) e il rispetto dei nuovi limiti termici.
- Archiviare e conservare: la documentazione tecnica del vetro, le prestazioni energetiche dichiarate e il fascicolo tecnico dell’intervento per eventuali controlli.
Più responsabilità tecnica
Una scelta errata del vetro compromette la conformità energetica dell’intero intervento, anche se il telaio ha una trasmittanza termica perfetta.
Negli interventi di riqualificazione energetica in cui non sia presente un tecnico progettista che definisca le specifiche prestazionali dell’infisso, il serramentista assume un ruolo centrale nella verifica documentale e nella conformità dell’intervento.
In tali casi, l’impresa esecutrice dovrà predisporre una dichiarazione tecnica contenente almeno i seguenti elementi:
- permeabilità all’aria dei serramenti di nuova fornitura;
- valore di trasmittanza termica dei nuovi serramenti;
- verifica del rispetto dei limiti di trasmittanza previsti dalla Tabella 4 dell’Appendice B dell’Allegato 1;
- trasmittanza termica dei serramenti esistenti oggetto di sostituzione;
- verifica del fattore di trasmissione solare totale delle superfici finestrate orientate da Est a Ovest passando per Sud, nel rispetto dei valori limite previsti dalla Tabella 8 dell’Appendice B dell’Allegato 1, ad esclusione degli edifici appartenenti alla categoria E.8.
Il rispetto di tali requisiti risulta fondamentale ai fini della conformità normativa, della corretta redazione della documentazione tecnica e dell’eventuale accesso agli incentivi fiscali previsti per gli interventi di efficientamento energetico.
A tal proposito, ANCELM ha sviluppato un software dedicato che consente di generare automaticamente tutta la documentazione obbligatoria prevista dal D.M. “Requisiti Minimi” 2025, oltre agli atti notori e alle autodichiarazioni da far sottoscrivere al beneficiario della detrazione fiscale.
Il nuovo strumento digitale permette alle aziende che forniscono e installano serramenti di predisporre in modo rapido, corretto e professionale:
- Dichiarazione tecnica del serramentista obbligatoria ai sensi del D.M. “Requisiti Minimi” 2025;
- Autodichiarazione del cliente finale relativa all’installazione delle valvole termostatiche o di altri sistemi evoluti di termoregolazione;
- Autodichiarazione del cliente finale relativa alla percentuale di detrazione fiscale applicabile;
- Documentazione tecnica integrativa utile ai fini delle pratiche ENEA e dei bonus fiscali.
Il sistema consente inoltre di archiviare tutta la documentazione prodotta, offrendo alle imprese uno strumento concreto di tutela in caso di futuri controlli fiscali o verifiche tecniche sulla conformità energetica dell’intervento
Non riguarda solo i Bonus Fiscali
È fondamentale chiarire un aspetto: questi controlli non si applicano solo a chi usufruisce di Ecobonus o Bonus Casa.
I nuovi requisiti energetici si applicano a tutti gli interventi edilizi soggetti al D.M. “Requisiti Minimi”, diventando a tutti gli effetti la nuova regola per la normale attività edilizia e di ristrutturazione.
Il consiglio di ANCELM
ANCELM invita tutte le imprese del settore a organizzarsi tempestivamente attraverso l’aggiornamento tecnico continuo, la verifica rigorosa della documentazione dei fornitori e il controllo preventivo delle prestazioni dei vetri in fase di preventivazione.
N.B. gli argomenti riportati rappresentano solo alcuni degli aspetti introdotti dalla normativa oggi in vigore. Per qualsiasi approfondimento o chiarimento, l’ufficio tecnico ANCELM è a completa disposizione di tutti gli operatori del settore. Per una visione più completa e approfondita della materia, inoltre è stata realizzata una guida operativa disponibile “gratuitamente” per le imprese associate.
DOWNLOAD:



