BONUS FACCIATE: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle Entrate aggiunge nuovi chiarimenti in merito all’applicazione del bonus facciate, introdotto dalla legge di bilancio 2020. Le Entrate ribadiscono, secondo quanto dettagliato anche nella circolare n.2/E 2020, che gli interventi ammessi al bonus facciate riguardano l’involucro “esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)” e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale.
Interventi ammessi dal bonus facciate
Entrando nello specifico, le opere devono essere finalizzate al consolidamento, al ripristino, al miglioramento e rinnovo degli elementi costituenti la facciata esterna:
– grondaie
-pluviali
-parapetti
-cornicioni
-fregi
-sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata
-pulitura e tinteggiatura della superficie.
Interventi esclusi dal bonus facciate
Devono, invece, considerarsi escluse dal bonus facciate le spese sostenute per interventi sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio quali, ad esempio:
- le coperture (lastrici solari, tetti) e i pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno;
- la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli (non rientranti nella nozione di strutture “opache”).
La detrazione non spetta, inoltre, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Le Entrate ricordano che per applicare il bonus facciate ad un immobile bisogna verificare la zona in cui esso ricade (il bonus è infatti applicabile solo nelle zone A o B assimilate). Nel link sottostante troverete l’interpello del 12 Giugno 2020 con tutte le risposte del caso.
Bonus facciate, pagamento con bonifico
Per quanto riguarda il metodo di pagamento, si fa presente che i contribuenti persone fisiche soggetti all’Irpef devono effettuare un bonifico bancario o postale dal quale risulti:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Le Entrate ricordano che per applicare il bonus facciate ad un immobile bisogna verificare la zona in cui esso ricade (il bonus è infatti applicabile solo nele zone A o B assimilate).
Nel link sottostante troverete l’interpello n.185 del 12 Giugno 2020 con tutte le risposte del caso.
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